Studio Legale Lasagni e Associati

Lo Studio Legale Lasagni e Associati, con sede a Reggio Emilia, Via Giorgione n. 4, nasce dalla volontà di unire le esperienze professionali dei suoi associati in un’unica realtà per rispondere ad ogni esigenza della clientela.
Le diverse specializzazioni degli associati e dei collaboratori permettono ai clienti dello studio di avere assistenza in tutti i campi del diritto: penale, civile, commerciale, amministrativo, industriale, internazionale, sia in campo stragiudiziale che giudiziale.
Avvalendosi di una vasta rete di corrispondenti, lo Studio garantisce alla clientela un'adeguata assistenza su tutto il territorio nazionale.
Nelle pagine di questo sito è possibile trovare indicazioni sull'attività svolta dallo studio e sui servizi forniti. Gli interessati possono contattare lo studio a mezzo telefono o utilizzando gli indirizzi di posta elettronica messi a disposizione.
Scontro fra veicoli: è sempre presunta la colpa concorsuale.
Solo l'accertamento della colpa di tutti i conducenti coinvolti può portare ad escludere la presunzione del concorso.
Il procedimento ingiuntivo europeo
Dopo l'entrata in vigore delle ultime norme in materia, è finalmente possibile seguire una procedura comune in tutti i paesi membri dell'Unione Europea per ottenere un provvedimento giudiziario da far valere sul loro territorio. A tal fine, si ritiene opportuno riportare di seguito i due testi normativi di riferimento per l'attivazione della procedura di recupero crediti in europa, anche se le problematiche applicative e i dubbi conseguenti richiederanno un particolare approfondimento dell'argomento.
Pegno presso terzi e ritenuta d'acconto.
Mi pare interessante segnalare ai creditori procedenti che l'art. 21 della L. 27/12/1997 n. 449 al comma 15 prevede che anche in caso di pignoramento presso terzi, qualora ne ricorrano i presupposti, vanno applicate le disposizioni sulla ritenuta d'acconto. Pertanto, dopo la notifica dell'ordinanza di assegnazione, nel caso in cui il credito si riferisca a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte, i terzi pignorati, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'accordo nella misura del 20% (secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate).
Indennizzo diretto.
La Consulta ha precisato che anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) sono ammissibili, oltre all'azione diretta, le tradizionali azioni di responsabilità civile, ivi inclusa quella di cui all'art. 2054 c.c.
Mediazione immobiliare

Su questo argomento si segnala un'importante sentenza ottenuta dall'Avv. Catalini che, dopo una causa durata poco più di due anni, ha ottenuto una chiara ed esaustiva pronuncia, che si ritiene opportuno riportare per esteso Tribunale di Parma, sentenza n. 1407 del 19/11/2010.




